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Autentica di Foto

Consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella foto mediante trascrizione delle generalità.

A chi è rivolto

Può essere richiesta da tutti i cittadini, sia italiani che stranieri

Chi può presentare

Chi può presentare

I diretti interessati.

Per l'autentica della foto del minore, questi deve essere accompagnato da un genitore o dal tutore, in possesso di un documento di riconoscimento

Descrizione

L'autentica foto (detta anche legalizzazione) è un'operazione che consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella fotografia mediante trascrizione delle generalità.

Detto in altri termini è l'attività con cui si mettono in relazione la fotografia ed i dati anagrafici di una determinata persona. 

L'autentica di foto non può essere utilizzata come documento d'identità, e può essere utilizzata esclusivamente per il rilascio di documenti di identità personale.

Cosa serve

Deve essere esplicitamente prevista da una disposizione di legge ed è limitata ai seguenti casi:  - richiesta di passaporto e patenti, autorizzazione per porto d'armi, licenza di caccia.

Sono esclusi gli usi sportivi e nel caso di uso scolastico provvede direttamente la segreteria dell'istituto.

Occorre che l'interessato si presenti munito di foto (sfondo uniforme, nessun cappello o mascheramento del volto, messa a fuoco, né troppo in primo piano né troppo distante, ecc.) e documento di riconoscimento valido.

L'autentica necessita del riconoscimento della persona per la quale si richiede l'autentica, da parte del funzionario comunale incaricato, pertanto la persona deve essere fisicamente presente al momento dell'autenticazione della fotografia.

Vincoli

La validità dell'autentica è di 6 mesi.

Ulteriori informazioni

Foto autenticate per l'estero

Se si vuole dare validità giuridica al documento anche all'estero, è necessario che la sottoscrizione dell'ufficiale d'anagrafe venga a sua volta legalizzata presso la Prefettura

Trasparenza

Modalità di avvio

Richiesta dell'interessato, anche verbale

Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

A vista

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale

No

Provvedimento finale

Rilascio di un documento di autentica/legalizzazione della fotografia, con i dati personali del richiedente e la foto autenticata

Responsabile del procedimento

Federica Bevilacqua

Alessia Nistico’

Dirigente

        Nicola Pariano

Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Responsabile del Settore

Riferimenti normativi

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Ultima modifica: venerdì, 01 marzo 2024

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